Art.151

(Definizioni relative alle segnalazioni visive e all’ illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi)

 1.  Ai fini del presente titolo si intende per:

a)   Proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;

b)   Proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;

c)   Proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l’ illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;

d)   Proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;

e)   Indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;

f)   Segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;

g)   Dispositivo d’ illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;

h)   Luci di posizione anteriore e posteriore: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore e posteriore;

i)   Luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppiocce serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;

l)  Luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;

m)  Luce d’ ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;

n)  Luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;

o)   Catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;

p)  Pannello riflettente o fluorescente: il dispositivo a luce riflessa oppure fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli.
 

 
 

Art.152

(Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)

1.  L’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è obbligatoria da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia,di caduta neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.
 

2.   Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulla corsia di emergenza.
 

3.   Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno.
 

 
 

Art.153

(Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi)

 1.  Nelle ore e nei casi indicati nell’articolo 152,comma1, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci d’ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi:

a)   i proiettori anabbaglianti: nei centri abitati, anche quando la illuminazione pubblica manchi o sia insufficiente; fuori dei centri abitati, anche di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa. Nei centri abitati tali proiettori devono essere utilizzati anche quando altre sorgenti di luce possono pregiudicare sia la visibilità per il conducente, sia quella del veicolo da parte di altri;

b)   i proiettori di profondità fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze di circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.

 2.  I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel    comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dall’articolo 152,comma 1, nei centri abitati anche se l’illuminazione pubblica sia sufficiente.
 

 3.  I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei     seguenti casi:

a)   quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possono continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;

b)   quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l’uso dei proiettori di profondità  avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare;

c)   in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade contigue.

 4.  E’ consentito l’uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che  precede l’intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al precedente comma 1, punto b), anche all’interno dei centri abitati.
 

 5.  Nelle ore e nei casi indicati nell’articolo 152, durante la fermata e la sosta si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci d’ingombro.
 

 6.  Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nell’articolo 152, comma1, durante la sosta al margine della carreggiata, veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non superire a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.
 

 7.  I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa del pericolo:

a)   nei casi di ingombro della carreggiata;

b)   durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove sia necessario;

c)   quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;

d)   quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;

e)   in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.

 8.  In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia,qualora il veicolo ne sia dotato.
 

 9.  E’ vietato l’uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati dall’articolo 151.
 

10.  Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
 

11.  Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno.
 

 
 

Art.154

(Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre)

1.  I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per evitare il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto al pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:

a)   assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;

b)   segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

 2.  Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuati servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono durare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata complicata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l’intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare la segnalazione a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intende fermarsi e sporgendo, lateralmente il braccio destro o quello sinistro, qualora intende voltare.
 

 3.  I conducenti devono altresì:

a)   per voltare a destra, tenersi il più vicino al margine destro della carreggiata;

b)   per voltare a sinistra, anche per immettersi in un luogo non soggetto al pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro dell’intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l’altra contromano e devono usare massima prudenza;

c)   nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.

 4.  E’ vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.
 

 5.  Nell’esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.
 

 6.  L’inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
 

 7.  Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
 

 8.  Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno.
 

 
 

Art.155

(Limitazione dei rumori)

 1.  Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se è a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia dagli altri atti connessi con la circolazione stessa.

 2.  Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

 3.  Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti massimi di accettabilità fissati dal regolamento.
 

 4.  I dispositivi di allarme acustico antifurto istallati sui veicoli devono limitare l’emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° Marzo 1991.
 

 5.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno.