Art.171

( Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote )

1.  E’ fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti:

a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette, nonché agli eventuali passeggeri.

1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purché dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma.

2.  Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno. Quando il mancato uso del casco riguardo un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.

3.  Se la violazione è commessa da conducente minorenne, in luogo della sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del Capo Ι, Sezione Π, del Titolo VΙ.

4.  Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale è chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro seicentocinquantacinque a euro duemilaseicentoventitre.

5.  I caschi di cui al comma 4 ancorché utilizzati sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca ai sensi delle norme di cui al Capo Ι, Sezione Π, del Titolo VΙ del presente codice.


 

Art.172

( Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta )

1.  Il conducente e di passeggeri dei veicoli delle categorie:

a) M1,

b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono i posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi,

c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori , classificati nell’art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell’articolo 72, comma 2, hanno l’obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.

2.  Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta.

3.  Sono esentati dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di Polizia Municipale nell’espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti ed addetti dei veicoli dei servizi antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza ;

c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti, che effettuano scorte.

d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;

e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’art. 122, comma 2;

f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla Unità sanitaria locale, o delle competenti autorità sanitarie di altro Stato membro delle Comunità Europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 delle direttive 91/67/CEE e deve essere esibito su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;

g) le donne in stato di gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi indicazioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;

4.  I passeggeri di età inferiore ai dodici anni cha abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura e al loro peso.

5.  I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se non trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.

6.   Le norme di cui al comma 4  non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

7.  I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti.

8.  Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, che è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.

9.  Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro diciannove a euro settantotto.

10.  Chiunque importa o produce per commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro seicentocinquantacinque a euro duemilaseicentoventitre.

11.  Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca ai sensi delle norme di cui al Capo Ι, Sezione Π, del Titolo VΙ del presente codice.


 

Art.173

( Uso di lenti o determinati apparecchi durante la guida )

1.  Il titolare di patante di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di ddeterminati apparecchi , ha l’obbligo di usarli durante la guida.

2.  E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze Armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11 e di Polizia nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E’consentito l’uso di apparecchi a viva voce che non richiedono per il funzionamento l’uso delle mani.

3.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno