Art.182

( Circolazione dei velocipedi )

  1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedono, e comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
     
  2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio la meno con una mano, essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
     
  3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
     
  4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
     
  5. E vietato trasportare altre persone sul velocipede almeno che lo stesso non sia appositamente costruito o attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino ad otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all’art. 68 comma 5.
     
  6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti se a più di due ruote simmetriche solo da quest’ultimo.
     
  7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fini a dieci anni di età.
     
  8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’articolo 170.
     
  9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
     
  10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro diciannove a euro settantotto. La sanzione è da euro trentadue a euro centotrentuno quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6. 


 

Art.186

( Guida sotto l’influenza dell’alcool )

  1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
     
  2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa  accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo Π, Sezione  Π, del titolo VI.
     
  3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
     
  4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
     
  5. Qualora dall’accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
     
  6. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue.        
 
 

Art.187

(  Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti )

  1. E’ vietato guidare in stato di alterazione fisica o psichica correlata con l’uso sostanze stupefacenti o psicotrope.
     
  2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia Stradale di cui all’articolo 12, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, per il prelievo dei campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica e psichica sarà accertato con le modalità stabilite con decreto del Minisro della sanità di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
     
  3. Il prefetto, sulla base della certificazione, rilascia dai centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell’articolo 119, e può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire comunque, nel termine indicato dal regolamento.
     
  4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 186.
     
  5. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui al comma 2, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue.        
 

Art.188

( Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide )

  1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
     
  2. I soggetti legittimi ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del Comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
     
  3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
     
  4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2, o ne faccia uso improprio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
     
  5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendo diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2,  è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno.    
 

Art.189

( Comportamento in caso di incidente )

  1. L’utente della strada in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
     
  2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
     
  3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’articolo 161. Gli agenti in servizio di Polizia Stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
     
  4.  In ogni caso i conducenti devono altresì fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
     
  5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
     
  6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi è punito con la reclusione fino a quattro mesi. Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da tre mesi ad un anno, ai sensi Capo Π, Sezione Π, del Titolo VΙ.
     
  7. Chiunque nelle condizioni di cui al comma 1,  non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite è punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino a euro milletrentadue. 
     
  8. Il conducente che si fermi e, occorrendo presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di Polizia Giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
     
  9. Chiunque  non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.