Art.211

( Sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive )

1.      Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegue la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi ovvero l’obbligo di rimozione di opere abusive l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell’articolo 200 o, in mancanza nella notificazione prescritta dall’articolo 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria.

2.      Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’articolo 203. Nel caso di mancato ricorso, l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l’emissione dell’ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.

3.      Il perfetto nell’ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina  l’adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all’entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi : l’ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l’ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’ufficio o comando di cui al comma 2. L’esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell’ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l’ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per l’adempimento della sanzione accessoria. L’ordinanza è comunicata al trasgressore ed all’ente proprietario della strada.

4.      Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell’ente proprietario o concessionario della strada, da facoltà a quest’ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione del pagamento. Tale ordinanza costituisce il titolo esecutivo ai sensi di legge.

5.      Nell’ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

6.      Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nelle ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l’agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l’esecuzione di inerventi necessari a cura dell’ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.

7.      La posizione, di cui all’articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
 

 
 

Art.212

( Sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere una determinata attività )

1.      Nell’ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegue la sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività, l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell’articolo 200 o nella notificazione da effettuare secondo l’articolo 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanziona accessoria. Questa, quando le circostanze, lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L’esecuzione avviene sotto il controllo dell’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore.

2.      Il ricorso al prefetto contro al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell’articolo 203, commi1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell’ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

3.      L’opposizione prevista dall’articolo 205 si stende alla sanzione accessoria.

4.      Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 1, l’ufficio comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all’articolo 650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all’esecuzione coattiva dell’obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a  carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

5.      Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all’ufficio comando di cui al comma 1 è questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che l’attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.

 

Art.213

( Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa )

1.      Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa l’organo di Polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2.      L’organo di Polizia che procede al sequestro fa rimuovere il veicolo e lo fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò si fa menzione nel verbale di contestazione della violazione. Sul veicolo è posta segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite dal regolamento.

3.      Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. Nel caso di declaratoria di infondatezza dell’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.

4.      Chiunque durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

5.      Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all’avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro il luogo della vendita è disposta la distruzione.

6.      La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l’uso piò essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

7.      Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l’annotazione nei propri registri.