Art.72

( Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi)

1.  I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a ) Dispositivi di segnalazione visiva ed illuminazione;

b ) Dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c ) Dispositivi di segnalazione acustica;

d ) Dispositivi di retrovisori;

e ) pneumatici o sistemi equivalenti.

2.  Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti;

b) segnale mobile di pericolo di cui all’articolo 162;

c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel Regolamento.

3.  Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per la riscossione automatica di pedaggi anche urbani, oppure la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono essere altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d’uso sono stabilite nel regolamento.

4.  I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1 e 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicoli.

5.  I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a ) ed e ). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6.  Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell’interno, con propri decreti, stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7.  Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8.   I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti, Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del ministero dei trasporti salvo quanto previsto nell’articolo 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9.  Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell’opposizione.

10.  Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono ai dispositivi oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l’omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.

11. L’omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.


 

Art.78

(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione)

1.  I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C., quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2.  Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite altresì le modalità per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.

3.  Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici.

4.  Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del Capo Ι, Sezione Π, del Titolo VΙ.

 
 

Art.79

( Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione )

1.  I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza , comunque tale da grantire la sicurezza, e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

2.  Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

3.  Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive comunitarie  le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

4.  Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi  di cui all’articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue


 

Art.97

( Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori )

1.      I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a ) un certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base della dichiarazione di conformità ovvero del certificato di approvazione di cui all’articolo 76;

b ) un contrassegno di identificazione, che premetta di risalire all’intestatario responsabile della circolazione.

2.      La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservati allo Stato.

3.      Il trasferimento di residenza dell’intestatario del contrassegno di identificazione, qualora non risulti già registrato nell’archivio integrato del centro elaborazione dati delle Direzione generale delle M.C.T.C., deve essere comunicato unicamente alla prescritta documentazione, dall’interessato, entro 30 giorni, ad un ufficio provinciale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento e ne rilascia ricevuta.

4.      Nel regolamento per l’esecuzione delle presenti norme saranno stabilite, sulla base di criteri di economicità e di procedimenti al massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di identificazione, le modalità per la sua applicazione e le relative procedure di assegnazione e di distribuzione all’utenza, nonché le procedure per i passaggi di proprietà.

5.      Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall’articolo 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52.

6.      Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’articolo 52 o nel certificato di idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso articolo 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno.

7.      Chiunque circola con un ciclomotore per quale non è stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno.

8.      Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno.

9.      Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.

10.  Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro diciannove a euro settantotto.

11.  Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione che non permetta di risalire all’intestatario responsabile della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla stessa sanzione è soggetto l’intestatario del contrassegno.

12.  Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno.

13.  In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste dall’articolo 102.

14.  Alle violazioni previste dai comuni 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al Capo Ι, Sezione Π, del Titolo VΙ. Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme di cui al Capo Ι, Sezione Π, del Titolo VΙ. Alle violazioni di cui al comma 9, limitatamente alle ipotesi di circolazione con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato, consegue le sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o in caso di reiterazione delle violazione, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui Capo Ι, Sezione Π, del Titolo VΙ.