MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2003

 

Le modifiche riguardano, in particolare, l’introduzione del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, che rappresenta un’innovazione di rilievo e che prevede l’istituzione di corsi di formazione all’interno della scuola.

Le istituzione scolastiche potranno, perciò, stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con il comune, le Autoscuole e gli Enti ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. Altra in novità di rilievo è costituita dall’introduzione della patente a punti, finalizzata a garantire una maggiore deterrenza all’intera legislazione in quanto il ripetersi di violazioni comporterà la perdita della possibilità di guidare.

Le finalità perseguite dal legislatore sono perciò chiaramente indirizzate ad ottenere migliori livelli di sicurezza stradale, attraverso la formazione dei giovani conducenti di ciclomotori ed una maggiore correttezza comportamentale dei conducenti adulti. Per raggiungere questo obbiettivo è indispensabile il formarsi, in tutti gli utenti della strada, di una cultura della sicurezza basata non solo sul rispetto delle regole giuridiche, ma anche e soprattutto su quelle di natura etica.

 

1)     Circolazione dei ciclomotori

 a) Prescrizioni per i veicoli

1. All’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:”Circolazione dei ciclomotori”

b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a)un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatari, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alle legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti, a seguito dell’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

b) una targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa è personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita di  targhe sono riservate allo stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento a soggetti terzi.

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui gli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenete il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa  sia risultato intestatario, con l’indicazione della data e dell’ora di ciascuna variazione d’intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini di sola notizia, per l’individuazione del responsabile della circolazione

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.;

c) al comma 6, le parole:”idoneità tecnica“ sono sostituite dalla seguente:”circolazione”;

d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di         circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro        centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa  è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa  non propria  è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.;

e) al comma 10, le parole “un contrassegno di identificazione”sono sostituite dalle seguenti:”una targa”;

f) i commi 11,12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trecento ventisette a euro milletrecentoundici. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente  da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l’adempimento delle prescrizione omesse.

13. L’intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.

14. Alle violazioni previste dai commi 5,6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende  il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui  al capo I, sezione II, del titolo VI.

b) Prescrizione per i conducenti

1.   All’articolo 115 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera b) e sostituita dalla seguente:”b)anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente;”:

b) al comma 1, la lettera d),numero1),prima della parola: “motoveicoli” è anteposta la seguente:”ciclomotori”.”;

c) al comma 4, infine, e aggiunto il seguente periodo:”la stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.”.

c) Patente e certificato per la guida dei ciclomotori

1.  All’articolo 115 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

“Patente, certificato di abilitazione  professionale per la guida dei motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.”;

c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato,attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità ala guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l’obbiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche il coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119, dei comuni e delle autoscuole di cui nell’articolo 123.;

d) al comma 3, l’alinea, e sostituito dal seguente:

3. La patente di guida, conforme al modella comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:;

e) al comma5, ultimo periodo, è soppressa la parola:”comunque”, ed è aggiunto, in fine,il seguente periodo:”fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida B,C e D speciale, di cui al comma 8-bis.”;

f) dopo il comma 11 è inserito il seguente:  

“11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi  organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad esame finale svolto da un funzionario esaminatore  del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria  possono partecipare ai corsi gratuitamente all’interno della scuola, nell’ambito dell’autonomia scolastica. Ai fini dell’organizzazione dei corsi, le istituzione scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte delle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni,autoscuole, istituzioni e d associazione pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnate delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico, è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall’operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzione scolastiche, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall’articolo 208, comma 2 lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il  Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.”;

g) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

“13-bis. Chiunque, non essendo titolare di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque.”;

h) il comma 14 è soppresso;

i)  al comma 17, le parole: ”di cui al comma 15” sono sostituite dalle seguenti:”di cui al comma 13-bis e 15”.

2)     Patente a punti

 

1. Dopo l’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“Art. 126-bis(Patente a punti) – 1. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abitanti alla guida di cui gli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della violazione di una delle norme per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abitanti alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i  procedimenti dei   ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per preposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia identificata inequivocabilmente, tale comunicazione avviene per via telematica o mediate moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interrelati dell’anagrafe nazionale degli abitanti alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio   non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle auto scuole  ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. A tal fine, l’attestato di frequenza del corso deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale degli abitanti alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128. A tal fine l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione   dell’anagrafe nazionale degli  abitanti alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all’articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio  del Dipartimento per i trasporti per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale  di cui all’articolo 12, che prevedono al ritiro ed alla conservazione del documento.”. 

 

Clicca qui per la Tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis


 

 

Limiti di velocità

 

  1. All’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

      a ) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   “1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 100 km/h per le autostrade, i 110 Km/h per le strade extraurbane principali, i 90 Km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, e di 50 Km/h per le strade nei centro abitati, con le possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 Km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsie di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 Km/h sulla base delle caratteristiche progettuale ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, semprechè lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima no può superare i 110 Km/h per le autostrade e i 90 Km/h per le strade extraurbane principali.”

Guida sotto l’influenza dell’alcool

 

1.      All’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a ) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo Π, sezioneΠ, del titolo VΙ. ”;

b ) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 “ 4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivata dall’influenza dell’alcool, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinate da regolamento.”;

c ) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“ 4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e modalità stabilite con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’interno. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale e della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.”;

d ) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“ 5. Qualora dall’accertamento eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.”;

e ) al comma 6, le parole: “ di cui al comma 4, ” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui ai commi 4 e 4-bis. ”.       

Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti

 

1.      Il comma 2 dell’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 effettuano altresì tali accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli accertamenti sono effettuati con strumenti e modalità stabiliti dal regolamento, ai fini della determinazione delle quantità, indicate in conformità alle previsioni dello stesso regolamento; essi possono contestualmente riguardare il tasso alcolemico previsto nell’articolo 186. Le strutture sanitarie rilascino agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della sicurezza dei dati in basi alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.”.