Il
nuovo codice della strada (Legge
85/2001)
Il nuovo Codice della strada è stato approvato in via definitiva dal Senato l’8 marzo 2001, ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 31 marzo 2001.
Ci vorranno però alcuni mesi perché
tutte le nuove norme diventino operative: la legge, infatti, è una delega al
Governo, che avrà 9 mesi di tempo per varare i decreti necessari per attuare
tutte le misure indicate.
Ecco in dettaglio le principali novità
contenute nel nuovo codice.
- Patente a punti.
All’atto del rilascio della patente viene assegnato un punteggio di 20 punti.
Commettendo una violazione è prevista la sottrazione di un certo numero di
punti, che sarà registrata nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Per colmare il monte punti occorrerà frequentare corsi di aggiornamento di
recupero.
- Targhe
personalizzate. Il Governo dovrà aggiornare, ferma restando la sequenza
alfanumerica, la disciplina della targa, prevedendo la possibilità di ottenere,
dietro pagamento, targhe personalizzate, anche con il proprio nome di battesimo.
- Abs e airbag
obbligatori. Nel nuovo Codice è stabilità l'obbligatorietà a partire dal
luglio 2002 dell'abs e dell'airbag per le nuove autovetture immatricolate, sia
per il guidatore che per il passeggero.
- Patentino per
motorini. Riguarda tutti i minorenni. Per conseguire il certificato di idoneità
dovranno frequentare corsi di educazione stradale organizzati nella scuola
dell'obbligo, sia statale che privata.
- Limiti di velocità.
Rivisti i limiti di velocità che saranno legati anche ad eventi atmosferici. In
caso di precipitazioni di qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni
sulla base di specifici provvedimenti, i limiti massimi previste sulle
autostrade e le strade extraurbane vengono ridotti di 20 km/h.
- Nuovi reati per chi
trasforma la strada in pista. Da uno a otto mesi di arresto e ammenda da 1 a 10
milioni, nonché confisca del mezzo e ritiro della patente: queste le sanzioni
che colpiranno chiunque partecipi, promuova o organizzi corse su strade
pubbliche senza autorizzazione.
- Scuola guida anche in
autostrada. Scompare la pratica sotto casa: per ottenere la patente bisognerà
fare pratica anche in autostrada e sulle strade extraurbane, ovviamente sempre
con l'istruttore della scuola guida al proprio fianco. L'allievo dovrà
esercitarsi anche con la luce artificiale.
- Motoslitte e
rollerblade. Targhe obbligatorie per le motoslitte ma anche tassa di
circolazione e assicurazione obbligatoria e patente B per guidarle. Pattini e
tavole a spinte selvagge non potranno più scorazzare sulle nostre strade o sui
marciapiedi perchè il nuovo Codice relega questi mezzi alle piste ciclabili e
nelle altre aree urbane individuate nei Piani urbani del traffico.
- PRA anche per i
motorini. Come le automobili, anche i motorini avranno un Pubblico registro: un
archivio pubblico che conterrà modello, targa, telaio e nominativo del
proprietario.
Legge - Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada
(Delega al Governo per l’emanazione
di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada)
1. Il
Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione,
di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura
di cui all’articolo 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative
e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonchè della legislazione
vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione
stradale, in conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi di cui
all’articolo 2.
2. Il
Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti
legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonchè nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2,
disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della
strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonchè
disposizioni di carattere transitorio.
(Princìpi e criteri direttivi)
1. I
decreti legislativi di cui all’articolo 1 dovranno essere informati agli
obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonchè di fluidità
della circolazione anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme
legislative e con le norme comunitarie comunque rilevanti in materia, nonchè
con le norme derivanti dagli accordi internazionali stipulati dall’Italia;
b)
semplificare e snellire le procedure, eliminando la duplicazione delle
competenze;
c)
disciplinare in forma più dettagliata il potere di ordinanza degli enti
proprietari o concessionari delle strade, nonchè dei soggetti delegati per la
regolamentazione del traffico, attribuendo i poteri sostitutivi, in caso di
inerzia o di inosservanza delle norme, al presidente della giunta regionale o
delle province autonome, nonchè, solo per esigenze di carattere sovraregionale,
al Ministro dei lavori pubblici, e comunque in caso di grave pregiudizio o
intralcio alla sicurezza della circolazione;
d)
stabilire che le funzioni ordinatorie demandate ai prefetti vengano attribuite
al presidente della giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le
esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
e)
prevedere che al Corpo di polizia penitenziaria vengano attribuite anche le
competenze di agenti di polizia stradale esclusivamente in relazione ai compiti
di istituto;
f)
rivedere la disciplina della classificazione delle strade, delle fasce di
rispetto, degli accessi, delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di
occupazione del suolo stradale, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:
1)
distinguere in base ad idonei parametri tecnici fra le autostrade con almeno tre
corsie di marcia per ogni senso di marcia oltre alla corsia di emergenza, le
autostrade che non hanno tale configurazione e le autostrade di collegamento
aperte al traffico locale;
2)
prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
l’obbligatoria installazione nelle autostrade e nelle strade extraurbane di
dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei casi di
diminuita visibilità per eventi atmosferici, l’obbligo di illuminare in
maniera adeguata i tratti autostradali nei punti particolarmente pericolosi
ubicati in aree geografiche dove si verifica con frequenza la presenza di
nebbia, nonchè la progressiva generale introduzione di pavimentazioni con
effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia, nonchè
di guard rail idonei a garantire maggiore sicurezza, in particolare lungo
i tratti fiancheggiati da alberi, corsi d’acqua, precipizi, piloni o altre
fonti di pericolo. Gli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno
essere situati sulla corsia più a destra;
3) ai
fini della sicurezza stradale, prevedere la realizzazione di apposite aree di
sosta destinate al traffico commerciale;
4)
rivedere la classificazione delle strade vicinali, considerandole pubbliche o
private in relazione all’effettivo utilizzo;
5)
prevedere specifiche disposizioni per le aziende agricole che tengano conto
delle necessità produttive in merito ad accessi, pubblicità, piantagioni,
manutenzione delle ripe e delle condotte dell’acqua;
g) ai
soli fini della sicurezza e della circolazione stradale, prevedere che la
competenza circa l’individuazione dei centri abitati, indipendentemente dal
numero dei fabbricati, sia attribuita, in deroga alla disciplina generale in
materia urbanistica, ai comuni, i quali vi provvedono periodicamente, anche in
relazione alle variazioni dell’assetto urbanistico ed alle esigenze del
traffico;
h)
aggiornare gli strumenti di pianificazione del traffico, tenuto conto dei
seguenti ulteriori criteri:
1)
assicurare il miglioramento delle condizioni di accessibilità per gli utenti
della strada, con particolare riferimento agli utenti deboli;
2)
garantire il rispetto delle esigenze dei portatori di handicap;
3)
assicurare il coordinamento tra le diverse modalità di trasporto;
4)
assicurare la maggiore sicurezza della circolazione stradale;
5)
assicurare la riduzione dei consumi energetici, dell’inquinamento atmosferico
e acustico e del congestionamento del traffico;
6)
garantire la salvaguardia dei beni storici e artistici e delle zone sensibili
dal punto di vista ambientale, assicurando prioritariamente l’equilibrio tra
le esigenze della mobilità e della sicurezza e quelle di tutela
dell’ambiente;
7)
operare una progressiva separazione del traffico su gomma dal traffico pedonale
e ciclistico;
i)
stabilire l’obbligo, per i comuni che non siano già obbligati a redigere il
piano urbano del traffico, di definire un programma di interventi per accrescere
la sicurezza stradale e per migliorare la circolazione stradale nei centri
abitati;
l)
armonizzare la normativa inerente agli strumenti di pianificazione del traffico
con quella relativa agli altri strumenti di pianificazione del territorio ed ai
piani di trasporto;
m)
prevedere che le notizie e le informazioni sulla viabilità e sul traffico
acquisite dagli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade
siano rese immediatamente disponibili, al fine di assicurare una più efficace,
completa e tempestiva informazione all’utenza;
n)
rendere effettivo l’obbligo, per gli enti proprietari, concessionari o gestori
di strade o autostrade, di fornire i dati relativi agli incidenti stradali agli
archivi di cui all’articolo 225 del nuovo codice della strada;
o)
rivedere la disciplina del parcheggio nei centri abitati a mezzo di dispositivi
di controllo della sosta, anche senza la custodia del veicolo, prevedendo, di
norma, la gratuità della stessa nei giorni festivi e fra le ore 20.00 e le ore
8.00. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti ai proprietari
delle strade, devono essere destinati in via prioritaria alla installazione,
costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei,
al loro miglioramento, nonchè ad interventi per migliorare la mobilità urbana
e ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico;
p)
elevare, ai fini della circolazione nelle piccole isole, il limite della rete
stradale extraurbana, fissandone l’estensione a 100 Km;
q)
semplificare le procedure per la realizzazione di interventi, esplicitamente
previsti dal piano urbano del traffico o dal programma di interventi per la
sicurezza stradale, con particolare riferimento a quelli finalizzati al
controllo della velocità nei centri abitati e all’installazione di
dispositivi rallentatori di velocità e di dissuasori della sosta, con
attribuzione delle competenze in materia ai comuni, sulla base di norme generali
tecniche e di indirizzo di livello nazionale;
r)
disciplinare l’adozione di dispositivi destinati a contenere gli effetti
nocivi dell’inquinamento da traffico, nel rispetto delle direttive
comunitarie, al fine di contenere l’inquinamento atmosferico e di disciplinare
il traffico urbano; predisporre appositi spazi di sosta per veicoli e parti di
veicoli complessi destinati al trasporto delle merci;
s)
rivedere la disciplina della velocità dei veicoli, al fine di adeguarla alle
caratteristiche e alla classificazione delle strade, nonchè alle modalità di
utilizzo delle stesse nelle diverse condizioni atmosferiche stabilendo, in
particolare, che in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura,
fatte salve maggiori limitazioni sulla base di specifici provvedimenti, i limiti
massimi di velocità previsti per le autostrade di qualsiasi categoria e per le
strade extraurbane principali vengano ridotti di 20 Km l’ora;
t)
contemplare uno specifico reato per chiunque promuove od organizza corse in gara
o competizioni in velocità sulle strade pubbliche e sulle aree pubbliche urbane
ed extraurbane, in assenza di apposita autorizzazione, o alle stesse partecipa,
prevedendo la sanzione, per la violazione di tale norma, dell’arresto da uno a
otto mesi e dell’ammenda da 1 a 10 milioni di lire, nonchè la sanzione
accessoria della confisca del mezzo condotto oltre al ritiro della patente di
guida;
u)
prevedere l’obbligo di introdurre i seguenti nuovi dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli, in conformità agli indirizzi comunitari: 1)
sistema antibloccaggio in frenata (ABS) in tutte le autovetture di nuova
costruzione a decorrere dal 1º luglio 2002; 2) airbag per guidatore e
passeggero anteriore in tutte le autovetture di nuova costruzione a decorrere
dal 1º luglio 2002; 3) avvisatore che segnali il superamento della velocità
massima prevista; 4) avvisatore acustico che alla messa in moto del veicolo
segnali che non risulta allacciata la cintura di sicurezza; 5) giubbetto o
bandoliere catarifrangenti ad alta visibilità, da indossare nel caso in cui il
conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazioni di emergenza o
pericolo. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei dispositivi di cui
alla presente lettera sono definite dalla normativa comunitaria vigente in
materia di omologazione di tali dispositivi;
v)
prevedere che la mancata installazione o la manomissione dei dispositivi di cui
alla lettera u) siano sanzionate analogamente a quanto già previsto per
la mancata installazione o la manomissione di altre obbligatorie dotazioni
tecniche del veicolo; prevedere altresì, fermo restando quanto previsto ai
numeri 1) e 2) della lettera u), che l’introduzione dell’obbligo di
installazione dovrà riferirsi alle nuove immatricolazioni;
z)
rivedere il sistema di classificazione dei veicoli in relazione alle
caratteristiche costruttive ed alla destinazione d’uso. In particolare,
nell’ambito di quelli qualificati atipici in base alla normativa vigente,
individuare i velocipedi a pedalata assistita ed i veicoli a trazione elettrica,
nonchè le tavole a spinta e i trenini turistici trainanti più di un rimorchio;
aa)
prevedere, in materia di sagoma limite, che gli autobus possano avere una
lunghezza fino a 15 metri e conseguentemente stabilire lo scodamento del piano
verticale in metri 1,50 in armonia con la normativa comunitaria;
bb)
snellire e adeguare allo sviluppo tecnico il complesso delle norme relative alle
caratteristiche costruttive e di equipaggiamento, agli accertamenti tecnici
previsti per l’omologazione, nonchè agli accertamenti dei requisiti di
idoneità alla circolazione dei veicoli;
cc) regolamentare
l’uso delle motoslitte, prevedendo l’obbligo del contrassegno
identificativo, dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi
nonchè del possesso, per il conducente, del certificato di idoneità alla
conduzione di cui alla lettera iii);
dd)
prevedere che i pattini a rotelle, nonchè le tavole a spinta, possano circolare
nelle piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani del
traffico, con l’obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni.
Per la circolazione in percorsi urbani ed extraurbani specificamente
individuati, sono stabilite apposite norme di condotta;
ee)
rivedere le categorie dei veicoli e dei rimorchi, nonchè la disciplina delle
macchine agricole ed operatrici, consentendo per queste ultime possibilità di
utilizzazione più elastiche in relazione ad una meno rigida classificazione
tipologica;
ff)
rivedere la disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi ovvero di
merci in condizioni di pericolo e alla circolazione dei relativi veicoli,
prevedendo anche divieti o limitazioni di trasporto in tunnel o in gallerie, e
prevedendo in ogni caso idonei percorsi alternativi;
gg)
prevedere per gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto
di cose, la cui massa complessiva a pieno carico sia uguale o superiore a 3,5
tonnellate, nonchè per tutti gli autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici
e ad uso speciale, l’obbligo di dotazione di dispositivi per rendere visibile
la sagoma del mezzo anche nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità.
Con uno o più decreti ministeriali sono definite le caratteristiche tecniche
dei dispositivi di cui alla presente lettera;
hh)
aggiornare e rivedere le norme per l’ammissione, l’immatricolazione e la
cessazione della circolazione dei veicoli, per la distinzione della loro
utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi nonchè per la disciplina, ai
fini della circolazione, della locazione senza conducente anche con facoltà di
acquisto e per la disciplina delle vendite con patto di riservato dominio, nonchè
prevedere per i mezzi di proprietà dei comuni la possibilità dell’uso, a
fini istituzionali, degli autobus di loro proprietà;
ii)
aggiornare le norme per la revisione periodica dei veicoli, rideterminando i
criteri di qualificazione per le officine private autorizzate ad eseguire le
revisioni, stabilendo la periodicità e le modalità dei controlli; prevedere
l’estensione ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate della
disciplina delle revisioni periodiche ad opera di officine private autorizzate,
demandando al Ministero dei trasporti e della navigazione la determinazione, con
specifici decreti ministeriali, delle modalità e dei tempi;
ll)
rivedere la disciplina della patente di guida, del certificato di abilitazione
professionale e degli altri documenti di circolazione con la semplificazione
delle procedure e con il coordinamento delle competenze amministrative,
garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza
individuale e collettiva, nel rispetto delle norme comunitarie, al fine di
adeguare e garantire la conduzione dei veicoli per una mobilità più sicura;
prevedere inoltre, per gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida di
categoria B, C e D, anche speciali, l’obbligo di effettuare esercitazioni con
le autoscuole, in autostrada o in strada extraurbana assimilabile, anche in ore
notturne; nel sistema di esame a questionario prevedere una diversificazione
degli argomenti, e, correlativamente, una diversificazione della valutazione
degli errori a seconda della gravità dell’errore;
mm)
prevedere che, nel caso di guida con patente la cui validità sia scaduta, alla
violazione consegua la sola sanzione amministrativa pecuniaria, nonchè la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida, disponendo
la contestuale abrogazione del secondo e del terzo periodo del comma 7
dell’articolo 126 del nuovo codice della strada, introdotti dal comma 3
dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
nn)
prevedere idonee misure alternative per il rilascio della patente di guida a
soggetti con scarsa scolarizzazione o con limitata comprensione della lingua
italiana;
oo)
ampliare le competenze del Comitato tecnico di cui all’articolo 119, comma 10,
del nuovo codice della strada, al fine di:
1)
elaborare linee guida per la valutazione delle capacità di guida delle persone
disabili sotto il profilo sanitario e tecnico, da diramare alle commissioni
mediche locali;
2)
elaborare proposte di indirizzo e coordinamento delle commissioni mediche
locali;
3)
esprimere pareri per i nuovi adattamenti e dispositivi per la guida dei veicoli
da parte di persone disabili o il loro trasporto, previa eventuale valutazione
con prove e test;
4)
fornire indicazioni circa la possibilità di conduzione di taxi e di autovetture
adibite a noleggio da parte di conducenti muniti di patente di categoria B
speciale;
pp) prevedere
che gli attraversamenti pedonali semaforizzati siano dotati di segnalazioni
acustiche ed eventualmente anche di segnalazioni tattili, e che gli stessi
attraversamenti siano strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli
l’individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità
dei soggetti portatori di handicap, ed in particolare dei soggetti non
vedenti;
qq) introdurre
la patente a punti, secondo i seguenti criteri:
1) la
validità delle patenti di guida indicate nell’articolo 116 del nuovo codice
della strada, fermi restando i periodi di validità fissati dall’articolo 126
dello stesso codice, dovrà essere subordinata alla sussistenza di un punteggio
da 0 a 20. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio
di 20 punti. Analogo punteggio viene attribuito a tutte le patenti in corso di
validità alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all’articolo 1, comma 1, della presente legge. I punteggi sono annotati
nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e
226 del nuovo codice della strada. Fatte salve le sanzioni del ritiro della
patente ed il cumulo con eventuali sanzioni pecuniarie, ove previste, determina
la sanzione della sottrazione di punti la violazione di una delle norme alle
quali fa rinvio l’attuale formulazione dell’articolo 129, comma 1, del nuovo
codice della strada ovvero di una delle norme di comportamento indicate nel
titolo V dello stesso codice;
2) la
violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell’attuale formulazione
del citato articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada, è prevista la
sospensione della patente già alla prima violazione, comporta la sanzione della
sottrazione di dieci punti. La violazione di una delle norme per le quali, ai
sensi dell’attuale formulazione del medesimo articolo 129, comma 1, è
prevista la sospensione della patente alla seconda violazione, comporta la
sanzione della sottrazione di cinque punti. La violazione di una delle restanti
norme contenute nel citato titolo V comporta la sanzione della perdita di punti,
da uno a quattro, in relazione al grado di pericolosità insito nella norma
violata. Per le violazioni che comportano perdita di punteggio, l’organo da
cui dipende l’agente accertatore, entro tre giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, deve darne notizia all’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida, per via telematica o su supporto magnetico secondo i
tracciati record stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione –
Dipartimento dei trasporti terrestri. La frequenza di corsi di aggiornamento, i
cui programmi saranno definiti con regolamento dal Ministro dei trasporti e
della navigazione e che saranno organizzati da soggetti pubblici e privati a ciò
autorizzati o dalle autoscuole, consentirà di acquisire sei punti.
L’attestato di frequenza di corsi di aggiornamento dovrà essere trasmesso
all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente
per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida. La mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma
di comportamento da cui derivi la sospensione della patente ai sensi del citato
articolo 129, ovvero di violazioni sanzionate anche con perdita di punteggio
determinerà la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Le
violazioni poste in essere nei primi cinque anni dal rilascio della patente
comportano la sottrazione di punti in misura doppia rispetto a quanto stabilito
dalle singole norme. Non può essere cumulato un punteggio superiore a 20. Di
ogni variazione di punteggio l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
informerà il titolare della patente. Sistemi automatici di comunicazione
consentiranno a ciascun abilitato alla guida di controllare in tempo reale lo
stato della propria patente;
rr) prevedere
la sanzione del fermo amministrativo per i veicoli di massa complessiva
superiore a 3,5 tonnellate per la violazione delle norme di cui al titolo V del
nuovo codice della strada, subordinando la revoca del fermo amministrativo al
pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero alla prestazione di una garanzia,
reale o personale, anche da parte di un soggetto garante residente in uno Stato
dell’Unione europea;
ss) rivedere
la disciplina del ritiro, della sospensione, della revisione e della revoca
della patente di guida e degli altri documenti di circolazione, anche con
riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di
prevenzione e prevedere la sanzione amministrativa della revoca della patente
per il conducente di autobus e di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5
tonnellate, ovvero di complessi di veicoli, nel caso di guida in stato di
ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche ovvero in condizioni di
alterazione fisica o psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope;
tt) rivedere
la disciplina della circolazione di prova dei veicoli, inserendo tra i soggetti
autorizzati anche i laboratori sperimentali e consentendo la circolazione ai
veicoli in presenza del titolare dell’autorizzazione, di un suo dipendente
munito di delega, ovvero di soggetti in rapporto di collaborazione funzionale
con il titolare dell’autorizzazione, purchè tale rapporto sia attestato da
idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega;
uu) rivedere
la disciplina delle limitazioni alla circolazione sulle autostrade, prevedendo
che il divieto per i motocicli sia determinato sulla base della potenza e non
della cilindrata, e richiedendo comunque la maggiore età del conducente;
vv) prevedere,
ai fini della tutela della salute, l’obbligo da parte delle strutture
sanitarie di base e di quelle a tali fini equiparate, di effettuare,
nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di
cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a richiesta
dell’autorità preposta alla vigilanza, gli esami necessari ad accertare il
tasso alcolemico e la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sui
conducenti e sui pedoni coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, nonchè l’obbligo del rilascio agli organi di polizia stradale della
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge ed alle indicazioni contenute nel Piano nazionale della
sicurezza stradale, e disponendo altresì l’espressa abrogazione del primo e
del secondo periodo del comma 3 dell’articolo 116 del nuovo codice della
strada;
zz) prevedere,
nei limiti dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale, per
i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le
quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico o
che siano in coma per altra causa, l’obbligo di comunicazione agli uffici
provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri dei casi di coma di durata
superiore alle 48 ore. In seguito a tale comunicazione, prevedere l’obbligo di
sottoporre a revisione la relativa patente di guida. La successiva idoneità
alla guida è valutata dalla commissione medica provinciale previo parere
vincolante dello specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito
l’evoluzione clinica del paziente, il quale effettua una valutazione
neuropsicologica ed una verifica su strada o su apposito simulatore, con
possibilità successiva di attivare uno specifico programma riabilitativo.
Prevedere inoltre il ripristino del certificato anamnestico, il quale,
all’atto del rilascio e del rinnovo della patente di guida, attesti
l’esistenza di qualsiasi condizione clinica atta a compromettere l’idoneità
al conseguimento del documento sopraindicato;
aaa)
prevedere
la semplificazione e lo snellimento delle procedure di immatricolazione,
revisione e circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico,
nonchè l’introduzione di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e
gare e la conservazione di tutta la documentazione originaria;
bbb)
prevedere
che, per le gare ciclistiche, quando la sicurezza della circolazione lo renda
necessario, possa essere imposto un servizio di scorta della specialità Polizia
stradale della Polizia di Stato, ovvero, in sua vece o in suo ausilio, una
scorta tecnica effettuata da persone incaricate munite di apposita abilitazione.
Con disciplinare tecnico, approvato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti
e le modalità per l’abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la
scorta tecnica, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al
servizio di scorta, nonchè le relative modalità di svolgimento.
L’abilitazione del personale è rilasciata dal Ministero dell’interno;
ccc)
definire misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e tre ruote e
dei motocicli, aventi lo scopo di impedire modifiche non autorizzate che possono
compromettere la sicurezza, aumentando le prestazioni dei veicoli, al fine di
assicurare la tutela dell’ambiente e di ridurre l’incidentalità, anche
prevedendo l’obbligatorietà della targhetta di controllo antimanomissione, in
ottemperanza alla direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a
motore a due o a tre ruote;
ddd)
introdurre l’obbligo per i ciclomotori ed i motocicli in marcia della costante
accensione del proiettore anabbagliante e delle luci di posizione;
eee)
prevedere
facilitazioni ed agevolazioni fiscali per l’immatricolazione dei veicoli a
due, tre o quattro ruote a trazione elettrica o per quelli con diversi metodi di
trazione uno dei quali sia quello elettrico;
fff)
prevedere che le esercitazioni di guida degli autoveicoli non possano essere
effettuate da chi non abbia già conseguito la patente di categoria A o il
certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori o non abbia già
superato l’esame teorico di abilitazione, salvo che il veicolo su cui avviene
l’esercitazione sia munito di doppi comandi a pedale, almeno per il freno di
servizio e per l’innesto a frizione;
ggg)
prevedere la possibilità di trasportare sui ciclomotori un passeggero,
subordinandola alla conformità del veicolo alle caratteristiche costruttive e
funzionali di idoneità definite con il regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada ed alla maggiore età del conducente;
hhh)
stabilire il divieto di collocare all’interno dei veicoli adibiti al trasporto
delle persone oggetti pesanti o voluminosi, entro i limiti stabiliti nel
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, non
adeguatamente fissati, onde garantire la sicurezza dei trasportati;
iii)
stabilire che:
1) ai
soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all’articolo 1, comma 1, della presente legge, non abbiano conseguito la
maggiore età, non è consentito condurre ciclomotori senza avere conseguito il
certificato di idoneità alla conduzione rilasciato dagli uffici provinciali del
Dipartimento dei trasporti terrestri;
2) sono
autorizzati alla conduzione dei ciclomotori i titolari di patente di guida per
la conduzione di autoveicoli e motoveicoli;
3) le
autoscuole organizzano corsi di preparazione per il rilascio del certificato di
idoneità alla conduzione di ciclomotori da conseguire a seguito di una prova
finale;
4) i
giovani che frequentano istituzioni scolastiche statali o non statali di
istruzione secondaria possono ottenere il certificato di cui al numero 1) della
presente lettera, a titolo gratuito, frequentando corsi appositamente
organizzati, prevalentemente con personale insegnante o istruttori delle
autoscuole, all’interno della scuola, nell’ambito dell’autonomia
scolastica e delle risorse finanziarie di cui al numero 7) della presente
lettera ad esse assegnate a tale scopo;
5) gli
uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri partecipano con un
proprio funzionario alla prova finale da espletare in ambito scolastico, alla
presenza dell’operatore responsabile della gestione dei corsi;
6) i
corsi e le relative prove sono organizzati sulla base di ipotesi di intesa
sottoscritte dalle province, dalle istituzioni scolastiche autonome, dagli
uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, e di collaborazioni
con comuni, autoscuole, istituzioni e associazioni pubbliche e private impegnate
in attività collegate alla circolazione stradale. Le direttive, le modalità e
i programmi dei corsi e delle relative prove sono definiti, sulla base della
normativa comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, sentito il Ministro della pubblica istruzione, emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
7) al
fine di favorire l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento
dell’educazione stradale, e per dotarla delle risorse necessarie
all’assolvimento del nuovo obbligo di organizzazione dei corsi per conseguire
il certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori, sia destinato a tali
finalità il 7,5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
spettanti ad organi dello Stato, da assegnare al Ministero della pubblica
istruzione. Resta inalterata l’attribuzione del 15 per cento degli stessi
proventi stabilita dall’articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n.
144, per le finalità già indicate dall’articolo 208 del nuovo codice della
strada e per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione del
Piano nazionale della sicurezza stradale;
lll)
istituire,
ferma restando l’attuale natura di bene mobile comune, un archivio pubblico
dei ciclomotori, compresi i quadricicli, presso il quale vengano comunicati ed
abbinati il modello, il telaio ed il proprietario, con procedure semplificate;
mmm)
aggiornare
la disciplina della targatura, prevedendo, con opportune modalità, la
possibilità di ottenere a titolo oneroso, ferma restando l’attuale sequenza
alfanumerica, targhe personalizzate, determinando procedure semplici e rapide di
fabbricazione e distribuzione delle stesse targhe;
nnn)
rivedere la normativa relativa ai limiti di velocità ed alla omologazione dei
veicoli adibiti ai trasporti eccezionali, uniformandola a quella vigente negli
altri Stati dell’Unione europea;
ooo)
prevedere che il termine per la notifica della contestazione, nell’ipotesi di
identificazione dell’effettivo trasgressore o degli altri soggetti
responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, decorra
dalla data in cui risultino dai pubblici registri l’intestazione o le altre
qualifiche dei soggetti responsabili, o comunque dalla data in cui la pubblica
amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione;
ppp)
escludere dalla disciplina prevista per la circolazione di autoveicoli e
motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o
stranieri, di cui all’articolo 134 del nuovo codice della strada, la sanzione
accessoria della confisca del veicolo, nel caso di guida con carta di
circolazione scaduta, qualora sia disposta la proroga della carta di
circolazione successivamente al sequestro del veicolo;
qqq)
ridefinire la responsabilità degli enti proprietari di strade, dei proprietari
dei fondi limitrofi e degli altri soggetti interessati, in relazione alla
costruzione e manutenzione dei muri di sostegno e delle ripe;
rrr)
prevedere
che per le pertinenze di servizio costituite da impianti di distribuzione di
carburanti esistenti alla data del 31 dicembre 1992, nei tratti di strade
statali fuori dei centi abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del
nuovo codice della strada, ma all’interno delle zone previste come edificabili
o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto
strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano
già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, si applicano le disposizioni
vigenti in materia per i centri abitati, fatte salve le disposizioni specifiche
riguardanti la riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;
sss)
prevedere,
all’articolo 23, comma 13-ter, del nuovo codice della strada, la
soppressione delle parole: ", di insegne di esercizio";
ttt)
prevedere
forme di responsabilità a carico degli enti proprietari, concessionari o
gestori di strade o autostrade, per i danni alle cose o alle persone causati dai
difetti di progettazione, realizzazione o manutenzione delle stesse strade o
autostrade.
(Modifica all’articolo 119 del nuovo
codice della strada)
1. Al
comma 2-bis dell’articolo 119 del nuovo codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 32 della
legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo le parole: "medici specialisti"
sono inserite le seguenti: "nell’area della diabetologia e malattie del
ricambio".
(Integrazioni e modifiche al
regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada)
1. Il
Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, adotta entro lo stesso termine di cui all’articolo 1, comma 1, della
presente legge, norme integrative e modificative del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
(Parere parlamentare)
1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all’articolo 1 alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l’espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
2.
Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni
dall’assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni
ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente
legge.
3. Il
Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al
comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali
modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni permanenti,
che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall’assegnazione.
(Disposizioni integrative e correttive)
1.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, con le medesime
procedure ivi previste, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi
fissati dall’articolo 2 e previo parere delle Commissioni parlamentari ai
sensi dell’articolo 5.
(Disposizioni finanziarie)
1.
Dall’attuazione della presente legge, fatta eccezione per quanto previsto
dall’articolo 2, comma 1, lettera pp), non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Agli
oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera pp),
pari a lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.